Canone Rai: per i ciechi e i sordi, oltre il danno, la beffa

Quest’anno, come ormai noto, la Legge di Stabilità ha previsto l’inserimento del canone Tv direttamente nella bolletta per la fornitura dell’energia elettrica in modo tale da contrastare l’evasione di questa imposta controversa, che deve essere pagata non perché si guarda la televisione, ma perché si possiede l’apparecchio televisivo, indipendentemente dall’uso o dai canali che si guardano. Ebbene, in tal modo la pagano anche coloro i quali la tv non possono vederla perché ciechi o sentirla perché sordi. E’ proprio il caso di dirlo: oltre il danno, la beffa! Una situazione paradossale che accomuna ciechi e sordomuti (ma anche chi si trova in una situazione di difficoltà economica perché ad esempio ha perso il lavoro), ai quali viene riconosciuto solo il beneficio di una dilazione.
La Rai, che è stata interessata da alcune associazioni a tutela di queste categorie, ha confermato che per questi disabili non sussiste alcuna esenzione, e, con particolare riferimento ai sordomuti, la motivazione è disarmante: i programmi Rai hanno i sottotitoli. Viene fatto osservare al riguardo dalle associazioni che il servizio pubblico non prevede alcuna sottotitolazione per i nuovi canali digitali e le dirette, non la garantisce per i canali storici e non ha ancora attivato la funzione di sottotitolaggio per i contenuti trasmessi in diretta sul sito web.

Escluse le citate categorie, vediamo chi, allora, può chiedere l’esenzione: cittadini che non sono forniti di un apparecchio televisivo; proprietari di un secondo immobile, poiché il canone si paga solo per la prima casa; over 75 che possiedono un reddito che, unito a quello del coniuge, non sia superiore ai 6.713,98 euro all’anno; cittadini residenti all’estero che hanno una casa in Italia, non devono pagare il canone Rai nel caso in cui non detengono una televisione all’interno dell’immobile; agenti diplomatici, impiegati consolari, ospedali militari e militari di cittadinanza straniera che fanno parte delle Forze Nato; negozianti e riparatori di apparecchi televisivi.
La scadenza ultima per presentare la disdetta era il 16 maggio 2016, ma per coloro che non hanno inoltrato il modulo entro tale data, vi è la possibilità di mandarla entro il 30 giugno 2016, ma in questo caso l’esenzione è valevole solo per il secondo semestre, cioè da luglio a dicembre. Per chi dichiara il falso è prevista non solo una multa, che va dai 200 ai 600 euro per chi non paga la tassa, ma anche una sanzione penale se si infrange la legge 445 del 2000 per false dichiarazioni, con una condanna carceraria che va dagli 8 mesi ai 4 anni.
Maria Grazia Palmarini