Cassazione: danno, necessario specificare la natura del risarcimenti

La Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, con la recente sentenza n. 18629 del 23 settembre 2016, ha ritenuto non adeguatamente motivata la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la quale i Giudici d’appello avevano confermato il provvedimento con cui una contribuente aveva ottenuto il rimborso delle trattenute operate dall’Agenzia delle Entrate sulla somma riconosciuta alla medesima lavoratrice, in sede di conciliazione contro un licenziamento ritenuto illegittimo, a titolo di risarcimento del danno biologico. Secondo la Cassazione, infatti, la sentenza di appello, nel limitarsi ad osservare che, in merito alla tassabilità della somma corrisposta al contribuente in base al verbale di conciliazione, “… ciò che rileva è soltanto l’identificazione del titolo che ha dato luogo all’erogazione di cui al verbale di conciliazione … ”, si rileva “… non motivata in modo adeguato, logico e ragionevole”.

In estrema sintesi, per stabilire se le somme corrisposte ad un lavoratore in sede di conciliazione per un licenziamento ritenuto illegittimo siano erogate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (tassabile) oppure del danno non patrimoniale (non soggetto a tassazione) non è sufficiente il c.d. nomen iuris, ma è necessario specificare in concreto la natura di tale risarcimento.

 

Maria Grazia Palmarini