Cassazione penale: utilizzazione illecita di carte di pagamento

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 17923 del 20 aprile 2018, propone una attenta lettura del reato di “utilizzazione illecita di carte di pagamento” ex art. 55 comma 9 D. Lgs. 231/2007, fondamentale strumento di contrasto alle nuove forme di criminalità radicate nel tessuto economico finanziario ed afferma che la digitalizzazione casuale di sequenze numeriche da parte di soggetto sprovvisto di codice PIN di una carta di provenienza illecita integra la fattispecie consumata del reato di cui all’art. 55 comma 9 D. Lgs. n. 231/2007.

La Corte ha preso in considerazione l’ipotesi in cui il soggetto agente, in possesso di una carta di provenienza illecita, digiti una sequenza numerica casuale presso lo sportello bancomat, non essendo a conoscenza del codice PIN.

Nel caso di specie, il Procuratore Generale distrettuale aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento del 23 ottobre 2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, aveva riqualificato l’imputazione di utilizzazione illecita di carta di pagamento ritenuta da Tribunale di Rovereto, degradandola nella forma del delitto tentato. La difesa aveva sostenuto che l’imputato, non essendo a conoscenza del PIN, non avrebbe potuto commettere alcuna illecita utilizzazione della carta rispetto allo scopo che voleva conseguire (inquadrando il tutto nell’alveo del cosiddetto reato impossibile) e si sarebbe potuta ritenere la responsabilità dell’imputato, unicamente per il delitto di ricettazione.

Secondo gli Ermellini invece l’utilizzo della carta già consente di passare dalla sfera del mero delitto tentato a quella del delitto consumato. Per la consumazione del delitto di indebito utilizzo di carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, è sufficiente una condotta di mero utilizzo della stessa, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno.

Maria Grazia Palmarini