
In questo numero “Il Punto” fornisce un approfondimento sul tema del ritardo sul luogo di lavoro che può comportare il licenziamento.
“Il rispetto dell’orario di lavoro è un obbligo contrattuale al quale il lavoratore dipendente non può sottrarsi. Il ritardo sul luogo di lavoro determina un disagio all’organizzazione aziendale, che può essere più o meno grave a seconda le circostanze e il ruolo svolto dal lavoratore. Pensiamo all’addetto alle vendite in un supermercato, al cassiere di una banca, ad una guardia giurata, che ha compiti di sorveglianza, o all’addetto di un qualsiasi pubblico servizio.
In caso di ritardo, dunque, a prescindere dalla validità della ragione posta a giustificazione, occorre ricordare che ci si trova in presenza di un inadempimento contrattuale, la cui gravità è determinata inoltre dall’entità e dalla frequenza del ritardo stesso.”.
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