Il Ministero dei Trasporti, con il parere n. 1567/2016, ha specificato quanto contenuto al secondo comma dell’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Detto articolo stabilisce che il Comune rilascia apposita autorizzazione per la circolazione dei veicoli alle “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”. Con l’autorizzazione viene emesso il contrassegno invalidi, che autorizza a parcheggiare la vettura nelle apposite aree riservate. La definizione fornita dalla richiamata norma era però piuttosto vaga e generica e sino ad oggi la stessa era stata interpretata soprattutto con riferimento alla sussistenza di patologie agli arti inferiori.
Con il richiamato parere il Ministero dei Trasporti ha offerto una interpretazione ben più estensiva della norma chiarendo che del rilascio del contrassegno possono beneficiare tutti i cittadini invalidi agli arti superiori, ai disabili psichici e più in generale a tutti coloro affetti da una patologia che preclude loro una autonoma e completa mobilità, previo esame medico che rilasci il certificato. All’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, con ampio margine di discrezionalità, spetta stabilire se tali condizioni sussistono. Inoltre, il Regolamento di Attuazione del Codice Stradale stabilisce che anche i cittadini che soffrono di invalidità motoria solo temporaneamente, a causa di un infortunio o di un trauma, possono richiedere una speciale autorizzazione e ottenere un temporaneo contrassegno. Anche in questo caso, ovviamente, l’invalidità temporanea deve essere certificata dal medico.
Maria Grazia Palmarini