APE: pubblicato il Decreto attuativo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, che  regola le modalità di accesso all’anticipo pensionistico, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato (articolo 1, comma 173, Legge 232 del 2016)  e cui sono allegati cinque modelli da utilizzare per richiedere la certificazione del diritto all’anticipo e per presentare la domanda di pensione di vecchiaia.  Perché la disciplina sia effettivamente operativa manca ancora la convenzione tra ABI ed ANIA, da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento in G.U.

Potranno presentare domanda di APE volontaria: i lavoratori iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria); alla Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi; alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; alle gestioni sostitutive AGO. L’accesso all’anticipo pensionistico non è invece previsto per: gli iscritti a casse di previdenza di categoria, i professionisti iscritti ad albi ed i titolari di trattamenti di pensione diretta.

Per accedere al prestito erogato dalle Banche (fino a 43 mesi prima dell’accesso alla pensione ordinaria) per  andare in pensione anticipata occorrerà aver maturato 63 anni di età, 20 anni di contributi e non essere distanti più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La pensione per chi presenterà domanda di Ape verrà erogata per 12 mensilità ed è dispensata dall’imposizione fiscale.

E’ prevista efficacia retroattiva: coloro i quali presenteranno l’istanza per accedere all’APE, avendo maturato i requisiti richiesti a partire dal 1° maggio, hanno diritto di beneficiare pure degli arretrati (“coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall’entrata in vigore, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti”).

Maria Grazia Palmarini