“Con il rinnovo del Protocollo Welfare nel Gruppo BNL abbiamo ulteriormente esteso, rispetto alle previsioni di legge e di contratto, una serie di misure che mirano ad assicurare una reale e migliore conciliazione tra i tempi della vita privata delle colleghe e dei colleghi con le esigenze ed i tempi del lavoro” afferma il Segretario Responsabile di UNISIN/Confsal del Gruppo BNL e Segretario Nazionale, Tommaso Vigliotti, commentando l’accordo raggiunto al termine di un lungo confronto tra Azienda e Organizzazioni Sindacali”.
Tra le novità più rilevanti, si rilevano nell’accordo:
– Congedo straordinario retribuito per il padre lavoratore di 10 giorni ulteriori rispetto a quanto previsto dalle normative di legge, fruibile anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e durante l’affidamento preadottivo.
– Diritto alla Disconnessione.
– Banca del tempo Solidale: estesa la fruibilità a 15 giorni (in precedenza 10) di permesso retribuiti annui. È possibile usufruire dei permessi retribuiti anche per lo svolgimento di attività di “volontariato” su specifici progetti/iniziative con finalità sociali.
– Permessi retribuiti per l’assistenza dei figli affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): le 6 giornate per anno solare per l’assistenza a casa delle attività scolastiche dei figli studenti delle scuole elementari vengono estese anche per la frequentazione delle scuole superiori.
– Una giornata di permesso retribuito per assistere i propri figli nel primo anno di inserimento presso l’asilo nido o la scuola materna (prima non previsti).
– 5 giorni di permessi non retribuiti per malattia figli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per malattia del figlio oltre il terzo anno e sino al compimento dell’ottavo anno di età.
– 3 giorni annui di permessi non retribuiti per accompagnare i propri genitori o figli minori a visite specialistiche.
– 10 giorni di permessi retribuiti per partecipazione a programmi di recupero per tossicodipendenza o alcolismo.
– 10 giorni di permesso non retribuito per l’assistenza di figli in riabilitazione per tossicodipendenza, alcolismo o ludopatia.
– Congedo parentale straordinario retribuito di 30 giorni nel caso di un’unione civile/convivenza di fatto con una compagna/o che abbia figli di età inferiore ai 12 anni; e quest’ultima/o non abbia fruito, in relazione ai figli stessi, dei 6 mesi di congedo parentale.
– Congedo per le donne vittime delle violenze di genere.
“Come Sindacati siamo soddisfatti” afferma Vigliotti “seppur permangono, nella realtà, incomprensibili rigidità e, a volte, scarsa sensibilità su situazioni di grave disagio e di esposizione a concreti rischi anche per l’incolumità, oltre che per la salute, come abbiamo purtroppo riscontrato in un recente caso inerente una collega vittima di violenza e di minacce, in cui la Banca avrebbe potuto assicurare, con un minimo sforzo, condizioni di maggior tutela e invece ciò non è avvenuto. È anche per questa carenza gestionale dell’azienda che le misure previste dall’accordo sono fondamentali”.
“Auspichiamo che tutti facciano la propria parte per dare concreta attuazione, oltre che alle misure individuate nel Protocollo, anche ai principi ed ai valori cui esso si ispira” conclude il Segretario di UNISIN.