I diritti della paternità per i lavoratori dipendenti

Diritti e paternità
Diritti e agevolazioni per la paternità

La legislazione nazionale dedica sempre maggiore attenzione alla paternità. Alcuni diritti dei padri sono stati concepiti insieme a quelli delle madri, altri si sono affermati più recentemente.  La normativa sulla paternità – come quella sulla maternità – è valida anche per l’adozione e l’affidamento con la differenza che, in questi casi, il riferimento principale dei relativi diritti è la data d’ingresso in famiglia e non la data del parto. Tanti i diritti della paternità, esclusivi o comuni a quelli della madre: Congedo di paternità; Congedo parentale; Riposi giornalieri; Permessi non retribuiti per malattia del figlio; Permessi e Congedo straordinario per handicap grave del figlio (Legge 104/92).

Il lavoratore dipendente ha diritto al: Congedo di paternità in alcuni casi che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità; Congedo obbligatorio di paternità (dieci giorni che si aggiungono al congedo obbligatorio previsto per la madre); Congedo facoltativo di paternità (un solo giorno fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione).

Il lavoratore dipendente ha diritto – come la madre – a sei mesi (continuativi o frazionati) di Congedo parentale elevabili fino a sette in caso di sua astensione dal lavoro per un periodo (intero o frazionato) di almeno tre mesi. Il padre – come la madre – ha diritto a dieci mesi (continuativi o frazionati) di congedo parentale qualora si trovi nella condizione di “genitore solo”. Il periodo massimo utilizzabile dai due genitori è pari a dieci mesi che diventano undici se il padre fruisce dei sette mesi totali da lui richiedibili. Il congedo parentale spetta al genitore biologico entro i primi dodici anni di vita del figlio. Il genitore adottivo o affidatario può beneficiare del congedo parentale entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia a prescindere dalla sua età all’atto dell’adozione/affidamento e non oltre il compimento dei diciotto anni.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto anche ai Riposi giornalieri (allattamento) nel primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento. Si ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno (orario di lavoro inferiore a sei) o per due ore al giorno (orario di lavoro pari o superiore a sei).

In caso di malattia del bambino, anche il padre ha diritto – in alternativa alla madre – a permessi non retribuiti. I permessi per malattia del bambino fino a tre anni d’età possono coprire tutto il periodo della malattia. Per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni, i permessi per malattia sono usufruibili per un massimo di cinque giorni annui per ciascun figlio.

Il genitore del figlio disabile con handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ha diritto a Permessi retribuiti (differenziati in base all’età del figlio o alla data d’ingresso in famiglia) e al Congedo straordinario retribuito per un periodo massimo di due anni. Entrambi i benefici sono richiedibili per lo stesso figlio, anche alternativamente, tenendo presente che nel giorno in cui uno dei due utilizza i permessi l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Per maggiori approfondimenti, è consultabile la scheda collegata a questo  link

UNISIN Coordinamento Nazionale Donne & Pari Opportunità