“Il Punto” n. 19 – 2025: “Congedo parentale per la cura dei figli e legittimità del licenziamento”

In questo numero “Il Punto” fornisce un approfondimento sul “congedo parentale per la cura dei figli e legittimità del licenziamento”.

Il congedo parentale è un importante diritto dei genitori che consente di assentarsi dal lavoro per
dedicarsi alla cura diretta dei figli e al soddisfacimento dei loro bisogni affettivi e relazionali nei primi anni della loro vita. Specularmente, il datore di lavoro ha il diritto di verificare che il congedo parentale non venga abusato dal lavoratore per finalità diverse da quelle previste dalla legge.
Secondo la giurisprudenza in materia, il congedo parentale si configura come un diritto potestativo in quanto potere del lavoratore di soddisfare il proprio interesse di genitore in relazione ai propri doveri familiari. Si tratta di un diritto che può esercitarsi con il solo onere del preavviso (verso il datore di lavoro e l’ente previdenziale erogante l’indennità), ma che non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio da parte del lavoratore. Infatti, la titolarità di un diritto potestativo non comporta totale arbitrio e discrezionalità nell’esercizio dello stesso, legittimando la sindacabilità e il controllo dei comportamenti connessi al suo esercizio. Nel caso del congedo parentale, i comportamenti del lavoratore non devono essere diversi da quelli previsti per il soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del bambino.
L’abuso del congedo parentale si configura quando l’assenza per congedo parentale non può collegarsi all’effettiva cura dei figli, ma allo svolgimento di altre attività lavorative.

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