Stalker pericolosi come i mafiosi

È recentissima la pronuncia proveniente dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano che ha stabilito, per la prima volta in Italia, il principio per cui uno stalker (o presunto tale) può essere pericoloso come un mafioso, per l’entità e la gravità degli atti persecutori perpetrati ai danni della sua vittima e, dunque, può essere trattato alla stessa stregua.

Il caso, nello specifico, riguardava la possibilità di sottoporre un presunto stalker, già arrestato dal giudice per le indagini preliminari ma non ancora condannato, alla misura della sorveglianza speciale per pericolosità sociale. Tale possibilità è contemplata dalla riforma del codice antimafia, legge del 17 ottobre 2017.

L’uomo a cui è stato applicato il provvedimento era accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna (a suo carico inoltre è in corso anche un altro procedimento per violenza sessuale), il suo difensore aveva proposto una questione di illegittimità costituzionale che riguardava proprio la irragionevolezza dell’ampliamento delle norme del codice antimafia, prevista dalla nuova riforma del 2017, ai delitti contro la persona come lo stalking;  lamentava, inoltre, la violazione di alcuni principi costituzionali, come quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità previsti dall’articolo 3 della Carta.

I giudici, nel respingere la questione , dunque, nell’applicare la misura di prevenzione all’uomo non ancora condannato, hanno motivato ricorrendo alla pragmaticità e triste realtà dei dati: “ in Italia circa un quarto degli omicidi volontari riguarda casi di femminicidio, evento terminale spesso preceduto da attività persecutorie poste in essere dall’agente violento, e il 77% delle vittime del delitto di atti persecutori risultano di sesso femminile; pertanto non appare certamente irragionevole o irrazionale, su un piano di lettura costituzionale, l’avere introdotto da parte del legislatore un ulteriore strumento di tutela sociale. E ciò per fare in modo di contenere forme di pericolosità diffusa da accertare secondo i parametri probatori”, così il Presidente della Sezione Fabio Roia. Nel caso di specie, ad esempio, nel decreto a carico dell’imputato si legge di gravi indizi di colpevolezza, già valutati dal giudice per le indagini preliminari che aveva predisposto l’arresto. Il presunto stalker sarà dunque sorvegliato speciale per un anno e mezzo e tra le tante prescrizioni non potrà andare nei luoghi abitualmente frequentati dalla sua ex compagna.

Con questa pronuncia, da più parti definita rivoluzionaria, si aggiunge un altro tassello alla costruzione di un sistema che possa risultare effettivamente efficace nella individuazione, prevenzione e contenimento dei comportamenti devianti e persecutori nei confronti delle donne, ma più in generale delle vittime di abusi e molestie striscianti e continue.

Rossella Marchese