
Nell’europrogettazione è richiesta, sotto il profilo delle soft skill, una certa capacità di comunicazione, che consente di intrattenere con maggiore facilità le relazioni di natura personale e professionale su cui si basano i partenariati, senza i quali i soggetti che vogliono beneficiare dei finanziamenti europei possono non essere ammessi alle call.
Tale capacità di comunicazione, unita ad un soddisfacente bagaglio di competenze linguistiche che non può mancare al fine di potenziarne l’efficacia, diviene un elemento chiave nei bandi pubblicati dalla Commissione europea e possiede una sua rilevanza per un’altra delle attività che l’europrogettista può svolgere: l’attività di “pressione istituzionale” o, riprendendo la terminologia anglosassone, di “lobbying”.
L’attività di lobbying, spogliata dell’accezione negativa che in alcune circostanze le è attribuita, in special modo in ambienti nazionali italiani, si rivela di assoluta efficacia soprattutto nell’Unione Europea, dove diviene strumentale all’obiettivo di convincere i funzionari della Commissione a tenere in considerazione, nella predisposizione dei bandi, determinati interessi di gruppi e comunità locali o dei cittadini europei.
Le principali istituzioni dell’Unione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione Europea (T.U.E.) e 15, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), ne hanno espressamente riconosciuto l’importanza a livello europeo, sia come veicolo per l’acquisizione di notizie, dati ed esperienze sia come meccanismo in grado di favorire la democrazia partecipativa. In particolare, la Commissione, che com’è noto è la più grande delle istituzioni europee, ha acquisito la consapevolezza di essere pur sempre una piccola amministrazione in confronto all’entità della popolazione e al territorio dell’U.E., per cui, senza le azioni di lobbying dei rappresentanti di interessi europei, difficilmente sarebbe nelle condizioni di conoscere situazioni che di solito hanno origine e sviluppo in contesti esclusivamente regionali o sub-regionali [in argomento, Luise G. (2021), La qualità democratica della governance dell’U.E., in Aleotti U., Desideri B. (a cura di), Brevi Scritti sull’Europa, Roma: Fondazione AIMC, pp. 73-87].
Insieme al Consiglio dell’Unione e al Parlamento europeo, ha pertanto ritenuto opportuno concludere, in conformità all’articolo 295 del T.F.U.E., il 20 maggio 2021, un accordo interistituzionale, entrato in vigore il 1° luglio 2021, con il quale sono state regolate le modalità di partecipazione dei lobbisti ai processi decisionali europei, istituendo un “registro per la trasparenza obbligatorio”, a cui è tenuto a iscriversi chiunque vuole esercitare presso le istituzioni europee siffatta attività, onde garantire la sua eticità e visibilità.
In definitiva, l’europrogettazione offre ai soggetti che sono interessati ai finanziamenti europei l’occasione di disporre di un complesso di prestazioni utili a conseguire i vantaggi finanziari che attraverso i bandi sono offerti dall’Unione Europea come risultato delle sue politiche e permette ad una serie di operatori economici provvisti di adeguate competenze di inserirsi proficuamente in questo specifico segmento del mercato europeo dei servizi.
Vale, infine, la pena di sottolineare, che le possibilità derivanti dai fondi europei costituiscono il ragionevole effetto del processo di integrazione dell’Unione, dal quale scaturisce la necessità di rendere disponibili le risorse economiche del bilancio comune nelle diverse aree dell’U.E. in rapporto ai rispettivi bisogni, ponendole nella posizione di affrontare con successo le nuove sfide che emergono dal cammino identitario europeo.
Avv. Prof. Umberto Aleotti
Vice Coordinatore della Commissione di Diritto dell’Unione Europea del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli