Legge 231: introdotti i reati di razzismo e xenofobia

La c.d. Legge Europea 2017, detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, approvata in via definitiva alla Camera e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.L’articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 (che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni) del nuovo articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”).

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale:“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Al fine di rendere gli Enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi e l’approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l’utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi.

Maria Grazia Palmarini