Bonus Giovani 2018

Nuovi assunti

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 40 del 2 marzo 2018 che detta le istruzioni applicative ed operative del cosiddetto Bonus Giovani 2018, che è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2018  (Legge n. 205 del 2017, all’art. 100) al fine di promuovere le assunzioni a tempo indeterminato tra i lavoratori più giovani. Questo beneficio prevede uno sgravio contributivo INPS del 50%, calcolato sui contributi posti a carico del datore di lavoro, fino a concorrenza di 3000 euro annui e nell’arco temporale di 36 mensilità. L’esonero contributivo può innalzarsi fino al 100% dei contributi limitatamente al primo anno, entro un limite di 3000 euro, purché sussistano determinate condizioni. Sono in ogni caso esclusi i premi INAIL (il beneficio concerne solamente i contributi previdenziali, escludendo quelli assistenziali), i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Quali sono i lavoratori interessati al beneficio in questione? Gli under 30 e gli under 35 fino al 31 dicembre 2018. Le condizioni per poter usufruire del Bonus lavoro Giovani è previsto che alla data di assunzione:

  • il prestatore di lavoro non abbia compiuto i 30 anni di età (35 solo fino al 31 dicembre 2018);
  • il prestatore di lavoro non sia stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro (fatta eccezione della riassunzione dei lavoratori con parziale fruizione dei benefici, cioè nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro. Ne consegue che il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione);
  • il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali nel semestre anteriore all’assunzione;
  • il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31, D. Lgs. 10/2015 (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc).

E’ prevista anche la fattispecie di revoca del Bonus Giovani, con conseguente recupero del beneficio già fruito (comma 105 dell’art. 1 della menzionata Legge di Bilancio) qualora:  il lavoratore assunto con gli sgravi sia licenziato per giustificato motivo oggettivo nel primo semestre, come ulteriore effetto il beneficio viene revocato l’incentivo recuperato; in caso di licenziamento nello stesso periodo di un prestatore di lavoro, della stessa unità produttiva, con medesima qualifica.

Maria Grazia Palmarini