Estate 2018: tutte le novità introdotte dalla nuova normativa viaggi dell’UE

La Commissione europea ha varato la Direttiva 2015/2320 sui pacchetti turistici che ha lo scopo di ridurre sensibilmente danni, disguidi e spese aggiuntive per i consumatori, portando a un risparmio complessivo stimato in di 430 milioni di euro ogni anno.

Le nuove norme, recepite dall’Italia a metà maggio, entreranno in vigore a partire dal prossimo luglio.

Per quanto riguarda i pacchetti turistici,la direttiva UE copre tre tipologie che possono essere erogati sia attraverso canali tradizionali (agenzie e tour operator) che da siti e piattaforme online: 1)Pacchetti preordinati: vacanze organizzate che prevedono la fornitura di almeno due servizi, come ad esempio il volo e l’alloggio; 2) Pacchetti personalizzati: l’acquisto da parte del consumatore di singoli servizi da diversi fornitori per lo stesso viaggio; 3) Pacchetti combinati: quando il viaggiatore, dopo aver prenotato un servizio su un sito, ne prenota un altro attraverso un sito collegato nell’arco di 24 ore. Per quanto attiene in particolare i pacchetti turistici online (ma solonel caso in cui il viaggiatore acquistai sul web un pacchetto con la formula “tutto compreso), una delle principali novità apportate dalla nuova normativa europea riguarda, non solo per viaggi last-minute, ma anche per permanenza di media e lunga durata all’estero.

Se gli utenti si affidano a siti e alle piattaforme online avranno le stesse tutele che sono riconosciute a chi effettua l’acquisto di un pacchetto turistico tramite agenzie di viaggio o tour operator. In particolare, varranno dunque le stesse garanzie in caso di: disdetta del viaggio, se si verifica un rialzo di prezzo rispetto a quello che era stato pattuito, se si deve richiedere un rimborso perché c’è stato un disservizio.

Vediamo nel dettaglio le principale novità della Direttiva europea.

Il consumatore ha il diritto di disdire il pacchetto prima della partenza in caso di circostanze straordinarie (disastri naturali, guerre o altre situazioni gravi che si verificano nella località di destinazione del viaggio), ma anche se non si verificano queste circostanze, ma dovrà pagare una penale.

Il viaggiatore potrà trasferire la prenotazione di viaggio a un’altra persona purché ciò avvenga entro 7 giorni dalla data di partenza. Qualora il costo della vacanza subisca una variazione dal momento della prenotazione a quello della partenza, il turista ha diritto di ricevere il rimborso della somma versata per il pacchetto nel caso in cui ci sia un aumento della tariffa pattuita superiore all’8%; inoltre, potranno esserci eventuali variazioni di prezzo, ma massimo fino a 20 giorni prima della partenza.

Infine, a partire dal 13 gennaio 2018 sono state ridotte le commissioni che le banche applicano sui pagamenti elettronici con POS, bancomat e carte di credito. Le compagnie aeree al termine della procedura di acquisto del biglietto non potranno più richiedere un ulteriore costo a chi decide di effettuare il pagamento con carta di credito.

Maria Grazia Palmarini