Cassazione: fumatore, malato di cancro, non risarcibile

Il caso: un fumatore aveva citato in giudizio il produttore, il distributore di una determinata marca di sigarette, nonché il Ministero della Salute, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti per la gravissima malattia che egli aveva contratto a causa del fumo. L’attore aveva ammesso di avere cominciato fin da giovane a fumare anche due pacchetti di sigarette al giorno e, a seguito di una diagnosi di carcinoma al lobo inferiore del suo polmone sinistro, aveva addebitato la malattia alla propria assuefazione al fumo a causa delle sostanze contenute nelle sigarette, asserendo che esse generavano in lui uno stato di bisogno imperioso con dipendenza sia psichica che fisica, tali da indurlo a diventare un tabagista incallito. In ragione di ciò, incardinava causa risarcitoria, ma la sua domanda veniva rigettata dal Giudice di prime cure, decisione poi confermata anche dalla Corte territoriale.

In particolare, i giudici dell’appello avevano ritenuto manifestamente insussistente il nesso causale fra le pretese condotte illegittime dei convenuti ed il danno lamentato, evidenziando che, da lunghissimo tempo, la dannosità del fumo costituisce un dato di comune esperienza e ha escluso il nesso di causalità, sia in quanto, la circostanza che il fumo faccia male alla salute è un fatto socialmente notorio, sia in applicazione del c.d. principio della “causa prossima di rilievo”, atteso che, la scelta di fumare, è libera, consapevole ed autonoma, assunta da soggetto dotato di capacità di agire, nonostante la risaputa nocività del fumo. Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione (Sez. Civile, Sez. III, sentenza 10/05/2018 n. 11272, che ha respinto il ricorso.Altro motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era il fatto che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione lo spazio temporale in cui le imprese produttrici, pur a conoscenza del grado di nocività delle sigarette e dell’assuefazione provocata dalla nicotina sulla libertà dismettere di fumare, non avevano informato adeguatamente i consumatori, sui rischi collegati all’uso del prodotto di sigarette.La Suprema Corte, a tal ultimo riguardo, ha ritenuto tale motivo, relativo alla responsabilità contrattuale, assorbito a seguito del rigetto del primo, atteso che, l’insussistenza del nesso causale esclude anche la responsabilità ex art. 1218 c.c., invocata dal ricorrente.

Maria Grazia Palmarini