Riforma del nuovo concordato preventivo

L’intervento su questo istituto il cui scopo è quello di dare organicità e logicità all’istituto stesso si aspettava da tempo, atteso che i precedenti interventi si sono stratificati tra loro e che hanno portato ad una disciplina incerta e, a tratti, contraddittoria.

Nella riforma, in un’ottica di favore di quegli strumenti che favoriscono la continuità aziendale e la conservazione delle aziende, è prevista una limitazione dell’utilizzo del concordato di natura liquidatoria che verrà concesso solamente in presenza di due requisiti: da un lato, l’apporto di risorse da parte di terzi; dall’altro, la garanzia di soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari dell’azienda. Un’altra importante novità riguarda i compensi dei professionisti incaricati dal debitore, che saranno parametrati all’attivo dell’azienda e prededucibili solamente dal momento in cui la procedura sarà aperta dal Tribunale. Questo per evitare che i costi della procedura vanifichino le operazioni di rientro. Viene inoltre abolita la adunanza dei creditori. Il voto verrà espresso in via telematica, così come il contradditorio tra le parti che sarà espresso sempre con tale modalità. Ciò, da un lato, snellisce il carico di lavoro delle strutture giudiziarie, ma, dall’altro, rende più difficili le comunicazioni tra debitore e creditori. Inoltre, ad oggi, la giurisprudenza aveva limitato il sindacato del giudice all’accertamento della fattibilità dal punto di vista giuridico, mentre la valutazione circa la realizzabilità del progetto di concordatoera lasciata ai tecnici incaricati dal debitore.

La nuova legge delega il magistrato ad effettuare tale indagine, entrando dunque nelle aule di giustizia una vera e propria parentesi economica.

Maria Grazia Palmarini