Il Tribunale del Lavoro di Roma respinge la Cessione del ramo d’Azienda It da Bnl a Capgemini

Bnl
La Sede della Bnl

Per il Segretario Nazionale UNISIN e Segretario Responsabile per il Gruppo Tommaso Vigliotti: “Giustizia inizia a farsi”

“La giustezza delle posizioni e delle convinzioni che ci hanno spinto a non condividere né accettare le logiche della Bnl alla base delle operazioni di cessione di oltre 800 lavoratori un anno fa trova una prima, sostanziale conferma nella decisione del tribunale del lavoro di Roma che ha dichiarato illegittima la cessione del ramo IT da Bnl a Capgemini” dichiara Tommaso Vigliotti, Segretario Nazionale di UNISIN e Segretario Responsabile per il Gruppo Bnl.
Avevamo la convinzione che tali operazioni fossero illegittime, non rispettassero i requisiti fissati dalla legge e che celassero una mera cessione di personale senza il necessario consenso dei diretti interessati” continua Vigliotti.
“Nel dispositivo del giudice si legge che «non risulta che il ramo ceduto avesse autonomia operativa o decisionale nello svolgimento dell’attività» e questo il Sindacato lo ha dichiarato per mesi al tavolo di trattativa, nelle piazze e sui media. Inoltre, si afferma che «i servizi ceduti, pertanto, non consentono di qualificare come ramo autonomo la porzione dell’azienda ceduta, determinando al contrario il contratto di cessione uno smembramento tra aree non autosufficienti. Pertanto, l’operazione di trasferimento in esame si è venuta a configurare come un semplice strumento di sostituzione illegittima del datore di lavoro in una pluralità di rapporti individuali con altro soggetto. Sicché, in altre parole, un “ramo” d’azienda composto da personale che per proseguire il proprio lavoro ha dovuto e deve necessariamente fare riferimento a quanto rimasto presso la società cedente, non consente di qualificare come funzionalmente autonoma l’attività ceduta….Ne consegue che, seppure l’operazione intercorsa tra le resistenti sia formalmente qualificata come cessione di ramo d’azienda, il contratto non ricade, quanto agli effetti sui lavoratori, nell’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c. I ricorrenti, quindi, non possono risultare trasferiti presso la società cessionaria, poiché la fattispecie rientra nella diversa ipotesi di cessione del contratto, priva però del necessario consenso di una delle parti e come tale anch’essa senza effetto. I ricorrenti devono pertanto intendersi ancora dipendenti della cedente BNL, sicché a quest’ultima va ordinato di ripristinare il rapporto di lavoro con i ricorrenti, adibendo gli stessi alle mansioni svolte prima della cessione o comunque a mansioni equivalenti al loro livello di inquadramento con decorrenza dall’1.4.2022. », fa notare il Segretario Nazionale di UNISIN.
Conclude Vigliotti: “Adesso la nostra fiducia è rivolta agli altri numerosi ricorsi, presentati da circa 400 colleghi, contro la cessione del back office da BNL ad AST (Gruppo Accenture) affinché giustizia sia pienamente fatta. Il Sindacato non ha un ruolo notarile rispetto alle strategie aziendali unilaterali, tantomeno può accondiscendere a scelte sospettate fortemente di illegittimità. Per questo non abbiamo firmato alcun accordo e rivendichiamo la bontà della scelta fatta ed il merito di sostenere i lavoratori nelle battaglie legali”.