Il lavoro tramite piattaforma ha smesso di essere un fenomeno di nicchia per trasformarsi in un pilastro dell’economia globale, coinvolgendo settori che spaziano dal welfare di prossimità alla gestione delle infrastrutture bancarie, fino alla delicata attività dei content moderators che operano in condizioni di stress psicofisico estremo. Eppure, dietro l’efficienza dei sistemi automatizzati si è stratificato un modello di deregolamentazione selvaggia, dove le lavoratrici e i lavoratori vengono spesso sospinti in condizioni che richiamano forme arcaiche di sfruttamento.
La risposta a questa deriva è giunta da Ginevra, dove, al termine della Conferenza internazionale del lavoro è stata approvata la Convenzione sul lavoro dignitoso nell’economia delle piattaforme (n. 193) del 12 giugno 2026, il primo trattato internazionale vincolante che definisce standard globali per la tutela dei lavoratori della gig economy. Il testo della Convenzione è stato approvato con 406 voti favorevoli, 8 contrari e 36 astensioni, e tutto ciò al termine di un intenso processo negoziale che ha visto coinvolti governi, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, un documento che segna uno spartiacque storico nel diritto internazionale.
L’importanza di questo documento è capitale soprattutto per i Paesi extra-UE, dove le tutele sociali sono storicamente fragili e dove le multinazionali hanno potuto finora operare in un vuoto normativo quasi totale. Sebbene l’Unione Europea abbia già adottato la Direttiva UE 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali — che offre standard di protezione persino più avanzati e specifici — la forza della n. 193 risiede nel suo raggio d’azione globale, coinvolgendo quasi 190 stati membri dell’OIL e ponendo le basi per una convergenza normativa mondiale che impedisce il dumping sociale basato sul costo dei diritti.
L’aspetto più rivoluzionario di questa Convenzione risiede negli articoli da 13 a 15, che scardinano il dogma dell’incontestabilità dell’algoritmo. Per troppo tempo, le piattaforme hanno utilizzato la tecnologia come uno scudo, sostenendo che le decisioni su sanzioni, riduzione di punteggio o esclusione dal lavoro fossero il prodotto neutrale di un codice informatico, delegando di fatto all’intelligenza artificiale il potere disciplinare che spetta solo all’occhio umano. La Convenzione n. 193 impone ora una supervisione umana effettiva: non è più sufficiente che il sistema sia automatizzato, ma ogni decisione ad alto impatto deve essere sottoposta a un vaglio reale, contestabile e trasparente. Si tratta di una misura che solleva il velo dietro il quale le grandi multinazionali accumulano profitti, trattando il lavoro umano come un semplice dato di input, dimenticando che dietro ogni stringa di codice agiscono esseri umani i cui diritti non sono negoziabili.
Proprio per contrastare il tentativo sistematico di delocalizzare il rischio giuridico camuffando rapporti di subordinazione dietro la maschera del falso lavoro autonomo, la Convenzione n. 193 introduce all’articolo 8 il principio della prevalenza dei fatti rispetto alla forma contrattuale. Non meno rilevante è l’articolo 3, che rappresenta la vera carta dei diritti della lavoratrice e del lavoratore digitale: estendendo a chi opera tramite piattaforma tutele fondamentali come la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la contrattazione collettiva e le norme essenziali di salute e sicurezza, la Convenzione rompe quel soffitto di cristallo che escludeva i collaboratori dalle tutele basilari. A ciò si affiancano gli articoli 4 e 5, che dettagliano precisi standard di sicurezza necessari per chi opera in un settore spesso privo di barriere fisiche tra vita privata e tempo di lavoro.
Guardando al futuro, la partita si sposterà sulla capacità di rendere questo diritto tecnologicamente esigibile, affrontando il tema della portabilità dei dati e delle reputazioni professionali per evitare che la lavoratrice o il lavoratore resti prigioniero di un unico datore di lavoro algoritmico.
In ultima analisi, la Convenzione n. 193 non è solo un atto giuridico, ma un’impostazione etica: riconosce che l’innovazione tecnologica non può dirsi progresso se poggia unicamente sulla compressione dei diritti umani, imponendo a ogni attore economico di confrontarsi con una realtà in cui la dignità della persona non è più un accessorio, ma un vincolo ineludibile per l’impresa moderna.
Bianca Desideri